{"id":47,"date":"2024-02-14T10:51:33","date_gmt":"2024-02-14T10:51:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/?page_id=47"},"modified":"2024-02-21T12:17:50","modified_gmt":"2024-02-21T12:17:50","slug":"studi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/studi\/","title":{"rendered":"Studi"},"content":{"rendered":"\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\"><strong>Marco Mazzamuto<\/strong> (Ordinario di Diritto Amministrativo, Universit\u00e0 degli Studi di Palermo), <em>Vittorio Emanuele Orlando<\/em><\/p>\r\n\r\n\r\n\r\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align: justify;\">Vittorio Emanuele Orlando \u00e8 uno dei padri nobili della storia d\u2019Italia e ci\u00f2 giustifica ampiamente, se non rende doverosa, con il concorso delle Istituzioni, l\u2019Edizione nazionale delle sue opere, a cominciare dalla graduale pubblicazione dei numerosi volumi del suo contributo scientifico pi\u00f9 importante, ovvero sia il Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, di cui fu ideatore, curatore e in parte autore, nel quadro di una pi\u00f9 ampia e ingente produzione letteraria, per quantit\u00e0 e variet\u00e0 dei contesti (dalle opere scientifiche agli atti parlamentari), che si auspica possa nel tempo costituire, in questa stessa Edizione, oggetto di una completa e unitaria considerazione.<br \/>Il suo anno di nascita (1860) e il suo, non casuale, nome di battesimo (Vittorio Emanuele) sembrano gi\u00e0 segnare un ineludibile destino di dedizione alla giovane Italia, sull\u2019onda di una nuova generazione di siciliani, specie provenienti da una rinnovata vivacit\u00e0 di respiro europeo degli atenei isolani, che vide nell\u2019unificazione un\u2019occasione di riscatto per lo stesso Meridione, pronta a far parte a pieno titolo della classe dirigente nazionale e a contribuire alle sorti delle istituzioni non pi\u00f9 soltanto piemontesi.<br \/>Lo Stato italiano diventa la nuova cornice identitaria e ordinamentale nella quale realizzare l\u2019obiettivo primo della dottrina liberale europea del secolo decimonono, di cui Orlando era intriso, e cio\u00e8 la costruzione dello Stato di diritto o, come si usava dire allora in Italia, dello Stato \u201cgiuridico\u201d: il potere pubblico \u00e8 necessario per la tutela della libert\u00e0, ma, a tutela di questa stessa libert\u00e0, va anche limitato e il mezzo per raggiungere questo fine \u00e8 il diritto. Se fosse rimasto in vita il Regno delle Due Sicilie, Orlando avrebbe non meno operato per farne uno Stato giuridico.<br \/>\u00c8 un liberalismo che non guarda solo alla tutela dell\u2019individuo, ma aperto anche a quella dei corpi intermedi, attento al modello inglese del self-government, secondo una linea pure rintracciabile nel pensiero continentale, come nel caso di Benjamin Constant. Per Orlando \u201cl\u2019autonomia dei corpi locali\u201d costituisce infatti, insieme ad altri, uno dei \u201c<em>momenti essenziali dell\u2019idea di Stato giuridico<\/em>\u201d, senza quindi accedere ad una visione statalista e accentratrice, poich\u00e9, nell\u2019evoluzione sociale il sopravvenire di organizzazioni superiori deve includere e non sopraffare le patrie \u201cminori\u201d (cos\u00ec appellava la sua Sicilia) e \u201c<em>l\u2019autorit\u00e0 imperante non scende gi\u00e0, come tutte le formule teocratiche, autocratiche, oligarchiche e demagogiche presumono, da una fonte centrale che riassume in s\u00e9 lo Stato; il procedimento \u00e8 inverso; la vita giuridica si svolge nella periferia e converge gradatamente verso il centro<\/em>\u201d. Per quanto la forma storica dello Stato \u201cmoderno\u201d mostri una decisa propensione alla \u201criduzione ad unit\u00e0\u201d del diritto, essa \u00e8 pur sempre una species di quest\u2019ultimo, sicch\u00e9 \u201c<em>la dottrina del primato di un solo ordinamento si integra con la necessaria considerazione degli altri ordinamenti ora compresi nell\u2019unit\u00e0 superiore di Stato, senza che restino annullati nel tempo stesso il loro carattere originario e la loro capacit\u00e0 attuale creativa nel campo del diritto<\/em>\u201d.<br \/>Ci\u00f2 non diversamente dal pluralismo istituzionale del suo famoso allievo Santi Romano, in quanto, come ben evidenziato da Vezio Crisafulli, se Orlando \u201c<em>tiene ferma la concezione del diritto come norme di condotta<\/em>\u201d, d\u2019altra parte, \u201c<em>quello che realmente c\u2019\u00e8 di comune tra le posizioni dei due Maestri \u00e8 semplicemente il rifiuto della concezione statalistica del diritto, l\u2019allargamento del campo della giuridicit\u00e0 sino a farlo coincidere praticamente con il campo della umana socialit\u00e0, nelle sue varie forme<\/em>\u201d.<br \/>La stessa filosofia informer\u00e0 gli ultimi, ma attualissimi, studi di Orlando, questa volta, salendo di grado, nei rapporti tra gli Stati ed entit\u00e0 sovrastatuali, ove queste ultime dovranno includere e non sopraffare le prime nell\u2019alternativa tra federalismo e imperialismo, tra un \u201cun Super-Stato\u201d che ha origine \u201c<em>da un accordo costituito da una associazione di Stati<\/em>\u201d e \u201cun Super-Stato\u201d che ha invece origine \u201c<em>da una supremazia conseguita da una superiore potenza<\/em>\u201d.<br \/>\u00c8 al contempo un liberalismo non radicale, ma aperto al progressivo ampliamento della partecipazione delle classi popolari di quello che allora si chiamava lo Stato rappresentativo: \u201c<em>Sarebbe cecit\u00e0 disconoscere qual progresso e quanta forza dimostri la partecipazione cosciente dei cittadini alla vita pubblica e sarebbe ingiustizia non provare dinanzi a questo fenomeno un\u2019intima e profonda e umana compiacenza<\/em>\u201d, in una prospettiva dunque inclusiva del pluralismo sociale, ivi compreso l\u2019emergente sindacalismo, purch\u00e9 non si ecceda e non si addivenga ad una \u201c<em>oscura minaccia alla gagliardia e all\u2019esistenza stessa dello Stato<\/em>\u201d, e ci\u00f2 non per ragioni di autoritarismo, bens\u00ec perch\u00e9 senza il necessario presidio dello Stato, ben inteso dello Stato giuridico, dunque limitato, non vi \u00e8 garanzia di libert\u00e0 e si lascia il campo all\u2019anarchia e alla sopraffazione.<br \/>E ancora si tratta di un liberalismo aperto alla funzione sociale dell\u2019intervento pubblico, che Egli chiamava appunto attivit\u00e0 \u201csociale\u201d in aggiunta a quella \u201cgiuridica\u201d, di uno Stato dunque non pi\u00f9 visto unilateralmente come \u201cmale necessario\u201d, purch\u00e9, anche qui, non si ecceda, pervenendo ad un Leviatano moderno \u201c<em>accentratore e distributore di ogni ricchezza\u201d secondo \u201cquella specie di divinizzazione laica dell\u2019idea di Stato che si deve alla filosofia di Hegel<\/em>\u201d. Come Egli stesso ebbe a definirsi: \u201c<em>Io fui sempre liberale, liberale di sinistra, ma liberale<\/em>\u201d.<br \/>Un\u2019apertura quest\u2019ultima che si coniuga con la prima evocata, tanto che, nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 \u201csociale\u201d, \u201c<em>tutti gl\u2019interessi sociali che si connettono coi bisogni immediati delle comunit\u00e0 diverse si potevano e dovevano lasciare all\u2019attivit\u00e0 delle amministrazioni locali medesime<\/em>\u201d, sino ad una vera e propria sussidiariet\u00e0 orizzontale, \u201cda ripugnare\u201d tuttavia per l\u2019attivit\u00e0 \u201cgiuridica\u201d, e cio\u00e8 \u201c<em>che in luogo dell\u2019intervento dello Stato o in concorso con esso si esplichi l\u2019attivit\u00e0 dei privati<\/em>\u201d.<br \/>Dunque un liberale, rispettoso delle autonomie locali, democratico e sociale, cui faceva da substrato una convinta fede religiosa, non meno posta a profondo fondamento della sua concezione del \u201cdiritto\u201d, il quale riposa su \u201cuna fulgida Idea\u201d che \u201c<em>sta scudo ai deboli e arma contro i violenti, che della societ\u00e0 e dello Stato \u00e8 ragion prima e condizione stessa di esistenza: la Giustizia!<\/em>\u201d: \u201c<em>una parola, la pi\u00f9 mansueta fra tutte: la legalit\u00e0! Egli \u00e8 che dietro questa parola sta una grande idea, nella quale noi continuiamo ostinatamente a credere per convincimento e, occorrendo, per fede: cio\u00e8 la forza da sola non \u00e8 che impeto di una massa cieca, bruta ed informe, su cui il Diritto per sua vocazione divina \u00e8 destinato a trionfare. Non diversamente il Gigante filisteo, formidabilmente corazzato e armato, fu abbattuto dalla pietra del bel pastore adolescente. Il re, stupito, chiede pi\u00f9 volte: De qua stirpe descendit hic adolescens? E, in verit\u00e0, egli era l\u2019Eletto del Signore<\/em>\u201d.<br \/>L\u2019importanza e il lascito di Orlando sono misurabili su diversi piani, espressione intrecciata delle sue tre principali attivit\u00e0, di giurista, politico e avvocato, che Egli, con formidabile impegno e personalit\u00e0, seppe tutte condurre durante la sua longeva esistenza, a parte l\u2019interruzione dell\u2019attivit\u00e0 politica e della docenza universitaria nella parentesi fascista, e in uno straordinario arco temporale, partecipando a vario titolo ad eventi fondamentali della storia d\u2019Italia, dall\u2019ultimo scorcio del secolo decimonono all\u2019immediato secondo dopoguerra, quando, il 1\u00b0 dicembre 1952, a breve distanza da una sua ultima arringa di fronte alla Corte di Cassazione, se ne consum\u00f2 la dipartita, onorata da tutta la classe dirigente dell\u2019epoca.<br \/>Sin da giovanissimo mostr\u00f2 un precoce talento accademico (\u00e8 gi\u00e0 del 1879, appena diciannovenne, la pubblicazione nella <em>Rivista europea<\/em> del suo <em>Il Prometeo di Eschilo e il Prometeo della mitologia greca<\/em>) e di commentatore delle vicende pubbliche (curando, nello stesso anno, la rubrica economica della <em>Rassegna palermitana<\/em>), che lo condussero rapidamente, nel 1882, ad ottenere a Palermo la libera docenza universitaria in diritto costituzionale e a vincere la relativa cattedra, nel 1885, a Modena e, l\u2019anno dopo, a Messina; quindi nel 1888 la cattedra di diritto amministrativo a Palermo e poi la cattedra di Diritto pubblico interno alla Sapienza di Roma, dal 1903 al 1931, quando si colloc\u00f2 a riposo per non prestare giuramento di fedelt\u00e0 al regime fascista, insegnamento ripreso, solo dopo la fine della guerra, nel 1947.<br \/>Il suo contributo alla scienza giuspubblicistica nazionale fu decisivo sotto diversi aspetti.<br \/>La costruzione dello Stato di diritto significava apporre un limite giuridico ai pubblici poteri e proprio per questo occorreva \u201ctecnicizzare\u201d il diritto pubblico che altrimenti non avrebbe potuto assolvere alla propria funzione. Questa fu la sua prima fondamentale lezione: adottare il \u201cmetodo giuridico\u201d. Non si tratt\u00f2 di elucubrati costrutti teorici, bens\u00ec di una semplice, quanto vincente indicazione, ovvero sia \u201candare a scuola\u201d e acquisire una mentalit\u00e0 giuridica, utilizzando l\u2019armamentario tecnico della tradizione romanistica.<br \/>A ci\u00f2 si accompagnava un\u2019altra non meno fondamentale indicazione: <em>\u201cfare del diritto pubblico qualche cosa in cui si parla di tutto meno che di diritto, \u00e8 certamente un deplorevole sviamento; ma costruire il diritto pubblico in maniera da perdersi affatto quella sua speciale fisionomia che dal diritto privato lo distingue, \u00e8 un altro abuso non meno dannoso<\/em>\u201d. Al di l\u00e0 dell\u2019uso del medesimo armamentario, la sostanza del diritto pubblico non avrebbe dovuto dunque assimilarsi a quella del diritto privato.<br \/>Ma dare un fondamento al diritto pubblico non sarebbe stato possibile, se non conferendo a tale diritto dignit\u00e0 sistematica attraverso la ricerca di propri principi. Un giurista legato alla Scuola storica, come era Orlando, non poteva certo adagiarsi alla \u201cpura esegesi\u201d che <em>\u201csacrifica inesorabilmente ogni concetto teorico e sistematico\u201d, sicch\u00e9 occorreva, al pari del diritto privato, ma distintamente da esso, addivenire per il diritto pubblico ad un \u201ccomplesso di principii giuridici sistematicamente coordinati<\/em>\u201d.<br \/>Non si trattava quindi e soltanto di dare valenza giuridica al diritto pubblico, ben anche di coglierne le specificit\u00e0, con propri principi che ne costituissero l\u2019autonomo sistema.<br \/>Il punto pi\u00f9 difficile di apposizione del limite giuridico ai pubblici poteri era certo quello del diritto costituzionale, delle sfere alte dell\u2019ordinamento, anche perch\u00e9 questa generazione, memore degli esiti giacobini della Rivoluzione francese, era riottosa ad avallare l\u2019incardinamento di un potere costituente, per definizione, privo di limiti. Ma ci\u00f2 non imped\u00ec a Orlando di ravvisare caratteri di giuridicit\u00e0 nella forma di governo parlamentare e di affermare che la sovranit\u00e0 dello Stato non faccia capo per intero ad alcun organo, bens\u00ec a poteri coordinati ma diversi e, tra essi, alla giuridica condivisione, proprio come nel governo parlamentare inglese, delle funzioni: su tale scorta, si muoveranno gli straordinari approfondimenti di Santi Romano sugli organi costituzionali e sulla elaborazione dei \u201c<em>rapporti giuridici riflessivi<\/em>\u201d.<br \/>Vi era poi il campo sterminato del diritto amministrativo, atteso che \u201c<em>le sole garanzie politico-costituzionali sono insufficienti a soddisfare i desiderata dello Stato giuridico<\/em>\u201d e \u201c<em>la libert\u00e0 civile, concetto che implica necessariamente le garanzie giuridiche dell\u2019individuo di fronte all\u2019azione dello Stato<\/em>\u201d \u00e8 un \u201c<em>tema eminentemente amministrativo<\/em>\u201d, specialmente in considerazione della \u201c<em>immane moltiplicazione di servizii pubblici<\/em>\u201d, tanto che \u201c<em>nessuna delle discipline giuridiche investe di s\u00e9 tanta parte del mondo moderno come il diritto amministrativo<\/em>\u201d e \u201c<em>il centro di gravit\u00e0 delle questioni politiche tende a passare dal campo costituzionale in quello amministrativo<\/em>\u201d.<br \/>Da qui al rilievo primario delle \u201cguarentigie\u201d, di come \u201c<em>l\u2019argomento della giurisdizione amministrativa, largamente intesa, costituisca il campo concreto in cui maggiormente si attuano i principii teorici dello Stato giuridico<\/em>\u201d. Se, nei rapporti costituzionali, appare difficile configurare un\u2019azione, l\u2019idea che lo Stato si articoli nelle sue parti torna qui in modo decisivo, poich\u00e9 una cosa \u00e8 lo Stato che \u201c<em>rappresenta la sintesi di tutti i poteri sovrani, ed in questo senso si comprende benissimo che non possa essere parte di un giudizio\u201d, altra cosa \u00e8 \u201cl\u2019amministrazione pubblica<\/em>\u201d che \u201c<em>non \u00e8 gi\u00e0 tutto lo Stato, ma una parte di esso<\/em>\u201d.<br \/>Ratio liberale, Stato giuridico, tecnicismo del diritto, specificit\u00e0 e carattere sistematico del diritto pubblico, guarentigie: ma vi \u00e8 qualcosa di pi\u00f9 e anch\u2019esso di grande importanza. Pur essendosi formato, per generazione, al mito della giurisdizione unica, Orlando comprese ben presto quali fossero taluni principi caratterizzanti il sistema giuspubblicistico, a cominciare da un assetto delle fonti segnato dalla giurisprudenza \u201cpretoria\u201d del Consiglio di Stato, e che tali principi presentassero un grado pi\u00f9 elevato di tutela rispetto al sistema privatistico, che si trattasse della tutela degli \u201cinteressi\u201d o del sindacato di \u201clegittimit\u00e0\u201d che, andando oltre la mera legalit\u00e0, consentiva di sindacare la discrezionalit\u00e0 amministrativa: \u201c<em>se nei rapporti privati, questa discrezione \u00e8 arbitraria<\/em>\u201d, <em>\u201cnei rapporti di diritto amministrativo<\/em>\u201d, l\u2019amministrazione ha \u201c<em>un vero obbligo giuridico di curare gli interessi dei singoli, pure accordandoli con il bene della comunit\u00e0<\/em>\u201d e, memore della lezione di Gian Domenico Romagnosi, \u201c<em>anche quando l\u2019utile generale deve prevalere sul particolare, sar\u00e0 giusto e doveroso ricercare il modo onde la lesione che questo ne soffre sia la minima possibile e sia, quanto pi\u00f9 \u00e8 possibile, riparata<\/em>\u201d. Orlando fin\u00ec cos\u00ec per divenire uno strenuo difensore della giustizia amministrativa, concludendo, dopo qualche decennio, che \u201c<em>se mi si domandasse quale sia per me la legge pi\u00f9 liberale che l\u2019Italia si sia data dal 1848 ad oggi, non esiterei a citare, almeno pel suo spirito, la legge del 1889, che istitu\u00ec il controllo contenzioso degli atti dell\u2019autorit\u00e0, in difesa degl\u2019interessi individuali ingiustamente offesi<\/em>\u201d.<br \/>Non a caso, nel torno di tempo che va dai <em>Principii di diritto amministrativo<\/em> del 1891 al <em>Trattato<\/em>, Egli matur\u00f2 un favor per l\u2019espansione delle qualificazioni pubblicistiche, che si trattasse dell\u2019attivit\u00e0 sociale o del pubblico impiego, proprio al fine di consentire, nella misura pi\u00f9 estesa possibile, l\u2019applicazione dei principi pi\u00f9 garantisti del diritto amministrativo. <br \/>N\u00e9 va dimenticato che la prospettiva orlandiana non era affatto confinata alla costruzione dell\u2019ordinamento positivo nazionale, cui \u00e8 volto dichiaratamente il Trattato, ma guardava, secondo la teorica, da Egli adottata, del diritto pubblico generale, alla individuazione di principi \u201ccomuni\u201d agli Stati moderni, ambientandosi in un piano di riflessione europeo, che mantiene tutt\u2019oggi una grande attualit\u00e0.<br \/>Orlando seppe in sostanza affrontare con estrema lucidit\u00e0 un tema centrale del secolo decimonono: dare dignit\u00e0 giuridica e carattere sistematico al diritto pubblico.<br \/>Di ci\u00f2, senza dover rivolgersi ai contributi della scienza giuridica tedesca, si aveva invero chiara traccia \u2013 non subito colta da un Orlando originariamente refrattario, in nome della giurisdizione unica, al modello del contenzioso amministrativo \u2013 negli autonomi percorsi della dottrina amministrativistica francese dei primi decenni del secolo, gi\u00e0 proiettata nella ricerca del <em>proprium<\/em> del diritto amministrativo. Come affermava, nel 1839, il consigliere di Stato Joseph Boulatignier, sotto l\u2019antica monarchia \u201c<em>si avevano una materia amministrativa, degli amministratori e delle regole d\u2019amministrazione; ma queste regole \u2026 non formavano un sistema<\/em>\u201d, ma \u201c<em>la parola Diritto, quando serve a designare l\u2019insieme della legislazione o una delle sue branche, importa necessariamente l\u2019idea di principi riuniti in corpi di dottrina dalla scienza e tradotti in regole obbligatorie dal potere pubblico. Allorch\u00e9 una di queste condizioni manca, non si ha diritto nell\u2019accezione scientifica del termine<\/em>\u201d.<br \/>Soltanto con la stabilizzazione delle istituzioni italiane, tuttavia, un siffatto percorso avrebbe potuto prendere forma compiuta nella nostra dottrina, dopo le vicende frammentate degli Stati preunitari: era il momento giusto e fu colto nel migliore dei modi.<br \/>Ma non sarebbero bastate le buone idee, se Orlando, tra le sue tante corde, non avesse avuto altres\u00ec una straordinaria capacit\u00e0 organizzativa.<br \/>Egli era consapevole che lo sviluppo di una scienza giuspubblicistica, nel senso da lui auspicato, non poteva essere l\u2019opera di un singolo studioso e, dalle sue prolusioni sul metodo giuridico alla creazione della rivista Archivio di diritto pubblico, dalla pubblicazione dei Principii di diritto costituzionale e dei Principii di diritto amministrativo alla ideazione del Trattato, riusc\u00ec a coinvolgere nel suo indirizzo programmatico svariati giuristi, ponendo le solide fondamenta di una nascente scuola nazionale di diritto pubblico, di un\u2019intera comunit\u00e0 scientifica di cui siamo tutt\u2019oggi debitori. Ed una scuola, ce lo ricorda Vezio Crisafulli, intesa \u201c<em>come concordia discors, come sviluppo, come progresso e arricchimento continuo: questo, l\u2019esempio che ci viene da Orlando<\/em>\u201d.<br \/>Tutto ci\u00f2 fa comprendere perch\u00e9, anche dopo la sua dipartita, continu\u00f2 ad essere considerato, per usare ancora le parole di Vezio Crisafulli, <em>\u201cprimo Maestro di tutti i giuspubblicisti italiani<\/em>\u201d.<br \/>Deve pure sottolinearsi che Orlando non diede solo l\u2019indirizzo, ma incarn\u00f2 personalmente un modello insuperato di giurista, dove l\u2019aspirazione al costrutto teorico, all\u2019astrazione giuridica, non era mai scissa dalla viva percezione dei fatti, degli interessi e della realt\u00e0 storica, in una sintesi mirabile nella quale convivevano le sue tre anime di giurista, di politico e di principe del foro. Egli riusc\u00ec cos\u00ec, grazie alle sue eccezionali qualit\u00e0, a realizzare quello che amava sempre additare ad esempio di perfezione, ovvero sia l\u2019equilibrio tra teoria e pratica proprio del giurisperito romano. Lapidariamente non mancava infatti di osservare che \u201c<em>l\u2019origine del diritto risiede nel mondo dei fatti, e la sua finalit\u00e0 ultima nei bisogni effettivi dell\u2019uomo e della societ\u00e0. Ma, d\u2019altra parte, il diritto, quando diventa principio scientifico e articolo di legge, \u00e8, filosoficamente, un\u2019astrazione pura\u2026 Donde il pi\u00f9 grave dei pericoli che possano insidiare la vita fisiologica del diritto: e cio\u00e8 che il teorico ceda alla tentazione orgogliosa di affrancarsi da quella realt\u00e0<\/em>\u201d. Nella stessa attivit\u00e0 forense, come ricorda Francesco Carnelutti, \u201c<em>la causa diventava un episodio del vasto mondo. Anche se il caso era minuscolo, batteva nelle sue parole il polso della storia. L\u2019esegesi di un articolo del codice si nutriva con i principi primi del diritto. S\u2019inserivano nel discorso comparazioni e analogie impensate e rivelatrici<\/em>\u201d.<br \/>Non meno intensa e importante fu la sua attivit\u00e0 politica e di statista: dal 1897 deputato; col governo Giolitti, nel 1903, Ministro della Pubblica Istruzione, e, nel 1907, Ministro di Grazia e Giustizia, nonch\u00e9 incaricato di tenere rapporti informali con la Santa Sede; nel periodo della guerra, col governo Salandra, nel 1914, di nuovo Ministro di Grazia e Giustizia, col governo Boselli, nel 1916, Ministro dell\u2019Interno, e, nel 1917, Presidente del Consiglio, nella cui qualit\u00e0 condusse anche le trattative di pace, che pervennero alla cd. \u201cvittoria mutilata\u201d; nel 1919 Presidente della Camera dei deputati; nel 1925, si dimise da parlamentare, in polemica con il regime fascista, e abbandon\u00f2 la vita politica; nella seconda guerra, richiamato a consiglio dal Re nei frangenti dell\u2019armistizio, rimase nascosto in Vaticano, per timore di rappresaglie nazi-fasciste, sinoalla liberazione; nel 1946, fu deputato all\u2019Assemblea costituente, la cui prima seduta presiedette come Decano; infine, nel 1948, venne nominato senatore di diritto, ai sensi della disposizioni transitorie e finali della Costituzione.<br \/>Proprio questi ultimi frangenti consentono subito di saggiare fino in fondo due significativi tratti della personalit\u00e0 politica di Orlando: l\u2019amor di Patria e il senso dello Stato.<br \/>Fu questa una fase nella quale si consum\u00f2 una seconda delusione personale, dopo quella della \u201cvittoria mutilata\u201d che segu\u00ec alla Grande Guerra. Non venne inserito dall\u2019Assemblea costituente nella ristretta Commissione dei 75, probabilmente perch\u00e9 i partiti maggiori ne temevano, per l\u2019autorevolezza e l\u2019autonomia della figura, un ingombrante condizionamento, e, a causa di un suo rigurgito di orgoglio nazionale di fronte agli accordi di pace contratti da Alcide De Gasperi, gli fu preferito Luigi Einaudi alla presidenza della Repubblica.<br \/>Ma fu anche un passaggio solenne per ribadire incondizionatamente la propria fedelt\u00e0 sentimentale e identitaria alla comunit\u00e0 nazionale e alle sue istituzioni.<br \/>Colpisce, ancor oggi, l\u2019appassionato discorso inaugurale della Costituente, ove invoca la \u201cresurrezione\u201d dell\u2019Italia e l\u2019imperativo categorico di ritrovare \u201cunione\u201d, \u201cpacificazione\u201d e \u201cconcordia\u201d, di riesumare quella \u201clealt\u00e0\u201d alla Patria \u201cche supera le pregiudiziali ideologiche\u201d, \u201cquel dovere\u201d di \u201cservire la Patria, anche se ordinata in una forma di governo contrastante coi propri ideali\u201d, cos\u00ec come era pure avvenuto nella Grande Guerra. Al contempo, la consapevolezza, dopo la dittatura fascista, del \u201ccompito formidabile di ricostruzione ab imis cui codesta Assemblea dovr\u00e0 accingersi, in un momento in cui nella eterna battaglia fra la libert\u00e0 e la tirannide sembra che i popoli cerchino un ubi consistam fra il tramonto del Governo parlamentare e il delinearsi di un ordine nuovo in cui i partiti da semplici forze politiche verrebbero assumendo figura e caratteri di natura giuridica costituzionale\u201d; un\u2019Assemblea \u201cnella quale il popolo italiano, per la prima volta nella sua storia, si pu\u00f2 dire rappresentato nella sua totalit\u00e0 perfetta, senza distinzione n\u00e9 di sesso, n\u00e9 di classi, n\u00e9 di regioni o di genti\u201d, sicch\u00e9, con il solo \u201climite\u201d della forma repubblicana \u201cche fu fissato direttamente dalla stessa volont\u00e0 popolare, con un atto che pu\u00f2 qualificarsi di democrazia diretta\u201d, \u201cin quest\u2019Assemblea, dunque, il popolo italiano \u00e8 sovrano, ma, anche, il solo sovrano, l\u2019arbitro assoluto della decisione del proprio destino\u201d.<br \/>E colpisce non meno che, subito dopo l\u2019approvazione della Costituzione, fu data solo ad Orlando la parola, per quanto non richiesta, e che Egli, pur tenendo fermi i propri punti di dissenso, per un giurista fedele al modello della lenta evoluzione del diritto, in luogo della \u201cdecisione\u201d del legislatore, specie se di ordine costituzionale, diede il suo beneplacito, \u201c<em>il fervore dell&#8217;augurio di questo vecchio<\/em>\u201d, \u201c<em>rappresentante estremo delle tre generazioni, che hanno fatto l&#8217;Italia<\/em>\u201d, dichiarando, col suo vivo senso dello Stato, che \u201c<em>ora, la Costituzione ha avuto la sua consacrazione laica. Essa \u00e8 al di sopra delle sue discussioni. Noi dobbiamo ad essa obbedienza assoluta, perch\u00e9 io non so concepire nessuna democrazia e nessuna libert\u00e0 se non sotto forma di obbedienza alle leggi, che un popolo libero si \u00e8 date<\/em>\u201d, e auspicando, ancora una volta nell\u2019affezione sentimentale per la Patria, che, in un\u2019epoca che sembra volgersi ad un futuro di super-Stati e dove i giovani potranno \u201c<em>un giorno, avvertire altri sentimenti di adesione, di attaccamento, di amore per una qualche assai pi\u00f9 ampia forma di vita statale<\/em>\u201d, sentendosi europei o cittadini del mondo, non venga meno l\u2019amore per questa \u201cvecchia Madre\u201d, il sentirsi \u201c<em>appassionatamente, fieramente italiani<\/em>\u201d, cos\u00ec come il suo amore per l\u2019Italia non aveva fatto venire meno quello per la Sicilia.<br \/>Nella sua lunga attivit\u00e0 politica e istituzionale ritroviamo tutti i segni del tessuto assiologico orlandiano: della dedizione di un\u2019intera vita alla causa della Patria; della sensibilit\u00e0 liberale che lo porta, gi\u00e0 da giovane deputato, ad opporsi, con argomentazioni giuridiche, alla decadenza di Turati e D\u2019Andreis dal seggio parlamentare, in ragione di condanne subite per manifestazioni di piazza, e, da Ministro di Grazia e Giustizia, a realizzare riforme volte a rafforzare l\u2019indipendenza della magistratura; o della sensibilit\u00e0 sociale che lo induce, da Ministro della Pubblica Istruzione, a combattere l\u2019analfabetismo con una elevazione dell\u2019et\u00e0 della scuola dell\u2019obbligo.<br \/>Ma a dover soprattutto essere menzionata \u00e8 la sua veste di Ministro e poi di Premier della Grande Guerra, a lungo e ancor oggi ingiustamente offuscata a causa dei non felici esiti delle trattative di pace, della \u201cvittoria mutilata\u201d.<br \/>In disparte la considerazione che quasi certamente, di fronte alla condizione di minorit\u00e0 dello Stato italiano rispetto alle grandi potenze vincitrici di allora, tali esiti non sarebbero cambiati chiunque altro fosse stato a rappresentare la delegazione italiana, in ogni caso, quale che sia la responsabilit\u00e0 da attribuire ad Orlando, ci\u00f2 non giustifica l\u2019obliterazione del suo straordinario operato durante la guerra.<br \/>Non si vuole soltanto sottolineare il tributo di grandezza che di regola, a torto o a ragione, si fa ai vincitori delle guerre e che gli fece meritare l\u2019appellativo di \u201cPresidente della vittoria\u201d, ma mettere non meno in evidenza ci\u00f2 che spesso si dimentica riguardo alla novit\u00e0 della Grande Guerra e che a Orlando era invece del tutto chiaro: \u201c<em>Una guerra come quella combattuta nel mondo dal 1914 al 1918 fu una guerra senza precedenti non soltanto per la estensione e la durata, ma bens\u00ec, e soprattutto, per la sua essenziale natura come guerra di popoli pi\u00f9 che urto di eserciti. Questa sua stessa eccezionalit\u00e0 spiega come essa abbia trovato tutti impreparati<\/em>\u201d.<br \/>Una \u201cguerra di popoli\u201d dunque, nel senso del necessario e continuo asservimento alle esigenze belliche dell\u2019intera nazione e della sua intera vita sociale ed economica, con un gigantesco carico di governo e di interventi normativi nei pi\u00f9 disparati settori, unitamente ad una assai complessa opera di coordinamento. A ci\u00f2 si aggiungeva la inevitabile complicazione dei rapporti tra l\u2019autorit\u00e0 civile e l\u2019autorit\u00e0 militare, abituata, quest\u2019ultima, alle guerre precedenti, al solo \u201curto di eserciti\u201d e dunque ad avere un pieno dominio nella conduzione delle vicende belliche.<br \/>Orlando riusc\u00ec a farsi interamente carico di questo spaventoso fardello con intelligenza ed equilibrio, mostrando una straordinaria capacit\u00e0 di governo. Egli stesso ricorda di avere \u201c<em>affrontato le pi\u00f9 formidabili difficolt\u00e0, assunte le pi\u00f9 paurose responsabilit\u00e0<\/em>\u201d.<br \/>Il suo operato assume poi ancor pi\u00f9 pregio, se si considera che con coraggio non rinunci\u00f2 a far salvi, fin dove possibile, i principi liberali, messi inevitabilmente a dura prova dallo stato di guerra, dalla <em>Salus publica suprema lex<\/em>. Il suo conflitto con il generale Cadorna non si consum\u00f2 soltanto sul versante dell\u2019assetto generale dei rapporti tra autorit\u00e0 civile e autorit\u00e0 militare, ma altres\u00ec nell\u2019aver con successo fronteggiato la pretesa di severe misure repressive nei confronti delle forze pacifiste, accusate di disfattismo: \u201c<em>io avrei dovuto negare ai partiti che erano od erano stati contrari alla guerra ogni diritto di esistenza nel campo politico, sciogliere il partito socialista ufficiale, sopprimere i giornali, vietarne le riunioni, imprigionare i dirigenti di esso, dichiarare lo sciopero un delitto e cos\u00ec via, con tutta la terapeutica delle dittature dispotiche<\/em>\u201d.<br \/>Egli dunque non fu soltanto il grande giurista, Maestro fondatore della scuola nazionale del diritto pubblico, ma fu anche a pieno titolo un padre della Patria e un grande statista della storia d\u2019Italia. La presente iniziativa editoriale appare cos\u00ec tanto pi\u00f9 meritevole e doverosa per ridare in toto a Orlando ci\u00f2 che gli spetta.<\/p>\r\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Marco Mazzamuto (Ordinario di Diritto Amministrativo, Universit\u00e0 degli Studi di Palermo), Vittorio Emanuele Orlando Vittorio Emanuele Orlando \u00e8 uno dei padri nobili della storia d\u2019Italia e ci\u00f2 giustifica ampiamente, se non rende doverosa, con il concorso delle Istituzioni, l\u2019Edizione nazionale delle sue opere, a cominciare dalla graduale pubblicazione dei numerosi volumi del suo contributo scientifico [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-47","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":114,"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47\/revisions\/114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.edizionenazionalevittorioemanueleorlando.unina.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}